Cassazione: licenziamento nullo e contribuzione arretrata
Con sentenza n. 9025 del 1° aprile 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di licenziamento nullo o inefficace, il datore di lavoro è tenuto a ricostruire la posizione assicurativa e previdenziale del dipendente: allo stesso si applicano le sanzioni civili previste ex comma 8 dell’art. 116 della legge n. 388/2000, le quali trovano applicazione allorquando i versamenti non sono stati effettuati entro il termine previsto.