Cassazione: valutazione del giustificato motivo oggettivo
Con ordinanza n. 3819 del 14 febbraio 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che “l’obiettivo perseguito dall’imprenditore sia esso una maggiore efficienza, un incremento della produttività, e quindi del profitto, ovvero la necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie, è indipendente dalla sussistenza del giustificato motivo oggettivo che si sostanzia in ogni modifica della struttura organizzativa dell’impresa che abbia quale suo effetto la soppressione di una determinata posizione lavorativa, a meno che esso obiettivo, posto esclusivamente a base della causale addotta come causa diretta del recesso, si riveli pretestuoso è carente di veridicità“.