Cassazione: trasferimento dall’impresa in crisi e licenziamenti
Con sentenza n. 10415 del 1° giugno 2020, la Corte di Cassazione ha affermato, in linea con la direttiva CE n.2001/23, che lo stato di crisi aziendale non costituisce, preso di per se stesso, motivo economico per una riduzione dei livelli occupazionali e non costituisce in sé ragione di deroga al principio generale secondo cui il trasferimento di un’azienda o parte di essa sia motivo di licenziamento, sia per l’impresa cedente che per quella cessionaria, dovendo i licenziamenti essere giustificati da motivi economici o di organizzazione, secondo la previsione contenuta nell’art. 3 della legge n. 604/1966.
La situazione di impresa in stato di crisi postula un procedimento che mira a favorire la prosecuzione dell’attività, in prospettiva di una futura ripresa e si discosta da procedure concorsuale liquidative rispetto alle quali la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata.