Cassazione: termini differiti anche per il ricorso giudiziale in caso di impugnazione del licenziamento
Con sentenza n. 15434 del 7 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che il differimento al 31 dicembre del 2011 dell’entrata in vigore del termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento riguarda tutti gli ambiti innovativi previsti dal nuovo articolo 6 della legge n. 604/1966. In particolare, non solo i 60 giorni previsti per l’impugnazione in via stragiudiziale del licenziamento, ma anche il termine di 270 giorni per il deposito del ricorso giudiziale . dalla legge 10/2011, non riguarda solo le nuove fattispecie ma si estende anche al nuovo termine di duecento settanta giorni entro cui deve essere depositato il ricorso giudiziale nella cancelleria del tribunale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 15434/2014