Cassazione: concordato preventivo ed occultamento dell’attivo

Con sentenza n. 14552 del 26 giugno 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che l’occultamento o la dissimulazione dell’attivo da parte di una società determina sempre la revoca dell’ammissione al concordato preventivo.

I giudici della Suprema Corte hanno, infatti, evidenziato come il comportamento fraudolento del debitore fa perdere il beneficio indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza e, quindi, anche nell’ipotesi in cui gli stessi sino stati resi edotti del tentativo di truffa.

 

pdf-30 la sentenza n. 14552/2014 (fonte: Guida al Diritto)

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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