Cassazione: ristrutturazioni aziendali e procedura di licenziamento
Con sentenza n. 18675 del 4 settembre 2014, la Cassazione ha affermato che la cessione di ramo d’azienda – prevista dall’articolo 2112 del c.c. – e quindi la successiva procedura di licenziamento collettivo del personale può essere invocata soltanto qualora preesista una autonomia funzionale ed organizzativa dell’area ceduta e non quando, ciò venga “ad hoc” creato quale contenitore per trasferirvi le risorse umane considerate in eccesso.
Fonte: Guida al diritto