Cassazione: reintegrazione con cambio di sede
Con sentenza n. 14375/2016 la Corte di Cassazione ha affermato che è illegittimo il licenziamento di un lavoratore susseguente ad una reintegra, a seguito di precedente licenziamento, avvenuta in una sede diversa dalla precedente, se il datore di lavoro non ha motivato la nuova assegnazione sulla base delle esigenze tecnico, produttive ed organizzative postulate dall’art. 2103 c.c.