Cassazione: prova del demansionamento
Con ordinanza n. 21 del 3 gennaio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che pur essendo il demansionamento “in re ipsa” la prova può essere fornita ex art. 2729 c.c. anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, sicchè a tal fine possono essere valutati, quali elementi presuntivi, la qualità e quantità del lavoro svolto, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione, secondo i principi della Corte espressi nelle sentenze n. 14729/2006 e n. 29832/2008.