Cassazione: procedura disciplinare e diritto a difesa
Con sentenza n 17166 del 18 agosto 2016, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale, pur se il lavoratore, nell’ambito di una procedura disciplinare, ha presentato per iscritto le proprie giustificazioni e le stesso sono considerate complete ed esaustive, deve essere sentito personalmente qualora abbia presentato specifica richiesta.
Nel caso di specie, il successivo licenziamento di natura disciplinare è stato, nella sostanza, confermato ed il datore di lavoro, con rinvio alla Corte di Appello, è stato condannato al pagamento di una indennità risarcitoria compresa tra le 6 e le 12 mensilità (si trattava di un lavoratore al quale andava applicato l’art. 18 riformato dalla legge n. 92/2012), per vizi di natura formale e procedurale.