Cassazione: patto di prova, proroga e licenziamento
Con sentenza n. 16214/2016 la Corte di Cassazione ha affermato che il patto di prova deve risultare da atto scritto, con la conseguenza della invalidità del licenziamento intimato alla scadenza e non può essere prorogato in costanza di rapporto in quanto la durata deve essere definita nella lettera di assunzione, pur se la proroga fosse stata sottoscritta dal dipendente.
Il patto di prova è un elemento accidentale del contratto e non può produrre effetto se non è chiaramente espresso dalle parti nel contratto. Un accordo di proroga firmato in un momento successivo è, quindi, fuori dal contratto iniziale.
Inoltre, il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova è valido soltanto se nella lettera di assunzione sono specificate le mansioni che debbono essere svolte.