Cassazione: patto di non concorrenza e suoi limiti

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Con la sentenza n. 24662 del 19 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che non lede il patto di non concorrenza, limitato “ai prodotti oggetto dell’attività lavorativa del dipendente”, una attività dell’ex dipendente effettuata presso una nuova azienda qualora vi sia diversità dei meccanismi di produzione, degli impianti adoperati nonché dei prodotti realizzati dalla nuova società.

I giudici della Suprema Corte hanno assicurato che l’obiettiva diversità dei processi produttivi, degli impianti, della composizione delle sostanze e della modalità di realizzazione dei prodotti finali, rendono l’attività svolta dal nuovo datore di lavoro diversa rispetto a quella espletata dalla società ricorrente e in nessun modo collegabile alla professionalità e alle competenze tecniche acquisite dal lavoratore presso la società ex datrice di lavoro.

In considerazione di ciò, i giudici hanno confermato che, stando così i fatti, le conoscenze e le informazioni acquisite dal lavoratore presso la società ex datrice di lavoro non avrebbero potuto essere utilizzate presso il nuovo datore di lavoro.

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Autore: La Redazione

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