Cassazione: omessa informazione a dipendente in nero – le dichiarazioni dell’ispettore del lavoro
Con sentenza n. 41600/2019, la terza sezione penale della Corte di Cassazione, confermando il giudizio già espresso dal giudice di merito, ha condannato il datore di lavoro ex art. 36, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008, per non aver, al momento della ammissione della propria dipendente ad una prestazione lavorativa “in nero”, quale aiuto cameriera, fornito una adeguata informazione su una pluralità di aspetti concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro, sulle procedure di primo soccorso e sulle norme antincendio, nonché dei nominativi del responsabile e degli addetti al servizio protezione antincendi e del medico competente.
Secondo i giudici della Suprema Corte, deve affermarsi che “il giudizio di responsabilità dell’imputato è stato fondato non sulle dichiarazioni “de relato” dell’ispettore del Lavoro, ma solo su contenuti narrativi derivanti da una percezione diretta del teste (ispettore del lavoro), ciò in sintonia con il condiviso orientamento di questa Corte (Cass., seconda sezione penale n. 38149/2015), secondo cui il divieto di testimonianza indiretta degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria non riguarda i dati di fatto direttamente percepiti dall’agente, tra i quali sono ricompresi anche gli stati emotivi delle persone osservate, per cui l’utilizzabilità dell’ufficiale di polizia giudiziaria deve ritenersi a maggior ragione anche riferita alle reazioni della lavoratrice rispetto alle sollecitudini finalizzate a verificare, in assenza di riscontri documentali, la conoscenza da parte della stessa delle informazioni sulla sicurezza che avrebbe dovuto ricevere dal datore di lavoro“.
Di conseguenza, deve affermarsi la “legittimità della deposizione del teste (ispettore del lavoro), dovendosi escludere un obbligo di verbalizzazione degli esiti scaturiti da quesiti esplorativi rivolti dall’ispettore del lavoro“.