Cassazione: la nozione di Associato in partecipazione con apporto di lavoro
Con sentenza n. 87977 del 17 aprile 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che per la verifica dell’esatta corrispondenza e qualificazione di un rapporto di lavoro si deve dare maggior peso al comportamento tenuto dalle parti durante il rapporto stesso, più che al nomen iuris utilizzato per la stipula del contratto.
In particolare, i giudici della Suprema Corte hanno sottolineato come un contratto di associazione in partecipazione non potesse essere considerato tale dal momento che erano sostanzialmente presenti connotati propri della subordinazione, tra cui l’esercizio del potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte dell’associante sull’associato. Inoltre, nel caso di specie, veniva attuato, da parte dell’associante un controllo sulle presenze, una distribuzione dei turni e delle ferie tra gli associati, oltre al fatto che l’associato non aveva autonomia gestionale su nessuna delle attività svolte. Infine, la partecipazione degli associati era esclusivamente ai soli ricavi, senza che i bilanci fossero posti a disposizione di questi ultimi ed assicurando Loro, in pratica, soltanto un minimo mensile.