Cassazione: mancanza di sicurezza e astensione dalla prestazione lavorativa
Con sentenza n. 6631/2015, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora il datore di lavoro dovesse violare il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro non assicurando condizioni di lavoro idonee ai lavoratori, questi ultimi sono legittimati a non eseguire la prestazione lavorativa, eccependo l’inadempimento datoriale.
Infatti, l’art. 2087 c.c. stabilisce che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro“.