Cassazione: mancanza di formazione e riconduzione a rapporto di lavoro subordinato
Con ordinanza n. 30868 del 22 dicembre 2017, la Cassazione ha affermato che in presenza degli elementi sintomatici del rapporto di lavoro subordinato, la mancanza di una specifica attività formativa nei confronti di un titolare di borsa di studio, riconduce il tutto a contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quand’anche ci si trovi di fronte ad un Ente pubblico di natura economica.
Tale principio è da ritenersi valido in tutte quelle ipotesi (stage, tirocini, ecc.) in cui il rapporto con il giovane assume le caratteristiche della subordinazione, travalicando i limiti fissati dal Legislatore che le ammette soltanto per una esperienza di natura professionale.