Cassazione: maggiorazione retributiva rimessa all’autonomia contrattuale
Con sentenza n. 18425 del 28 agosto 2014 , la Corte di Cassazione ha affermato che il principio della onnicomprensività della retribuzione non impedisce alle parti di disporre diversamente per gli istituti indiretti attraverso lo strumento della contrattazione collettiva, in particolar modo quando è assente una specifica norma legale.
Nello specifico, per sapere se durante le cosiddette “festività soppresse” spetti o meno la retribuzione aggiuntiva anche nei casi in cui il lavoratore non abbia effettuato la prestazione – per esempio perché in permesso sindacale o in ferie – bisogna fare riferimento proprio alla cotnrattazione tra le parti.
Fonte: Guida al Diritto