Cassazione: licenziamento, TFR e “rito Fornero”
Con sentenza n 17091 del 12 agosto 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso in cui il giudice di merito abbia confermato la validità del licenziamento ed il lavoratore abbia presentato nel ricorso una istanza subordinata finalizzata alla liquidazione del TFR e dell’indennità di mancato preavviso, debba essere applicato, nel giudizio, il c.d. “rito Fornero” non potendo essere letto in maniera restrittiva l’art. 1, comma 48, della, legge n. 92/2012, laddove stabilisce che non si possono proporre domande diverse dalla impugnativa di licenziamento, fatte salve quelle fondate sugli identici fatti costitutivi.
Tale indirizzo appare, tuttavia, in contrasto con una precedente decisione della stessa Corte (la n. 16662/2015).