Cassazione: licenziamento orale ed onere del lavoratore
Con sentenza n. 9108 del 1° aprile 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che “il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppur manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione dell’attività lavorativa”.