Cassazione: licenziamento e ripartizione delle mansioni
Con sentenza n. 19185 del 28 settembre 2016, la Cassazione ha affermato la legittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, determinato dal criterio della più economica ed efficiente gestione aziendale (cosa che deve essere effettiva), laddove il datore di lavoro e’ addivenuto ad una diversa ripartizione dei compiti e delle mansioni già svolte dall’interessato, tra gli altri lavoratori restati in servizio.