Cassazione: licenziamento disciplinare per l’acquisizione di informazioni riservate

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Con sentenza n. 3739 del 13 febbraio 2017, la Corte di Cassazione ha legittimato il licenziamento di un lavoratore per il solo fatto di aver preso informazioni riservate, anche laddove manchi la prova della loro divulgazione.

I giudici della Suprema Corte hanno affermato come il prestatore debba astenersi dal compiere non solo gli atti espressamente vietati ma anche quelli che, per la loro natura e per le possibili conseguenze, risultano in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella compagine aziendale, ivi compresa la “mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro, potenzialmente produttiva di danno” (Cass. 1 febbraio 2008 n. 2474).

Ciò comporta che l’impossessamento di documenti aziendali di natura riservata implica violazione del dovere di fedeltà anche nella ipotesi in cui la divulgazione non avvenga, perché impedita dall’immediato intervento del datore di lavoro.

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Autore: La Redazione

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