Cassazione: licenziamento disciplinare dell’apprendistato
Con sentenza n. 2365 del 3 febbraio 2020, la Cassazione ha affermato che nei confronti di un apprendista, licenziato a seguito di lamentele della clientela, debbono essere garantite, trattandosi di un recesso sostanzialmente disciplinare, tutte le garanzie e tutele previste dall’art. 7 della legge n. 300/1970 (contestazione della mancanza, diritto a difesa nel contraddittorio, ecc.).