Cassazione: malattia – irreperibilità alla visita di controllo
Con sentenza n. 24681 del 2 dicembre 2016, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento irrogato ad un dipendente in malattia, irreperibile alle visite di controllo INPS nelle fasce di reperibilità, se non provvede a dimostrare adeguatamente la necessità di allontanarsi dal domicilio per improcrastinabili ed indifferibili esigenze.
Non è sufficiente la produzione di un certificato medico attestante la presenza in quelle ore presso lo studio, ma va dimostrato che tale visita non poteva essere effettuata in altri momenti della giornata.