Cassazione: licenziamento dalle nuove mansioni e sussistenza di mobbing
Con la sentenza n. 1262 del 23 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha dichiarato la illegittimità del licenziamento comminato ad un lavoratore il quale era, dapprima, stato assegnato a nuove mansioni, per poi essere licenziato perchè l’azienda aveva soppresso la nuova posizione lavorativa perchè, a suo dire, improduttiva.
I giudici della Suprema Corte, sussidiariamente rispetto al problema del licenziamento, hanno valutato non sussistente un caso di mobbing alla base del comportamento aziendale, in quanto, per parlare di mobbing bisogna verificare la sussistenza del carattere persecutorio del comportamento datoriale.