Cassazione: licenziamento del socio lavoratore
Con sentenza n. 27436 del 20 novembre 2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che un lavoratore, escluso dal rapporto associativo a seguito di alcuni fatti e licenziato per i medesimi fatti, prima di chiedere la reintegrazione nel posto di lavoro, con l’impugnazione del recesso, deve ottenere la ricostituzione del vincolo associativo estinto.
Se la delibera di esclusione non viene impugnata, il lavoratore può, in ogni caso, chiedere una indennità risarcitoria in ordine ad un licenziamento illegittimo, seppur efficace. La stessa cosa può avvenire nel caso in cui ad essere illegittima sia la delibera di esclusione dalla società. L’indennità risarcitoria può essere quantificata seguendo i criteri fissati dall’art. 8 della legge n. 604/1966 (il valore è compreso tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto).
Secondo le Sezioni Unite sussistono, per il socio lavoratore, due rapporti contemporaneamente, quello associativo e quello di lavoro: il collegamento è necessario ed ha carattere unidirezionale nel momento in cui si risolve il rapporto di lavoro, nel senso che il socio “può non essere lavoratore” e, al contempo “qualora perda la qualità di socio, non può più essere lavoratore”.