Cassazione: licenziamento collettivo e vizi procedurali
Con la sentenza n. 19320/2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di licenziamento collettivo, il vizio meramente procedurale, relativo alla comunicazione, fa nascere nei lavoratori esclusivamente una indennità risarcitoria, senza alcuna possibilità di reintegra nel posto di lavoro.
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come la genericità della comunicazione (di cui all’art. 4, comma 9, della Legge n. 223 del 1991), che non ha consensito un controllo sulla corretta applicazione dei criteri di uscita dei lavoratori, porta ad una fattispecie sanzionatoria meramente indennitaria e non risarcitoria.