Cassazione: licenziamenti collettivi e criteri di scelta
Con sentenza n. 23609/2015 la Cassazione è tornata ad occuparsi dei criteri di scelta seguiti dal datore di lavoro al termine di una procedura collettiva di riduzione di personale, affermando che lo stesso è assolutamente vincolato al rispetto degli stessi. Nel caso di specie l’imprenditore aveva enunciato già nella stessa lettera di apertura della procedura a quali criteri si sarebbe attenuto nella individuazione dei dipendenti oggetto di recesso: criteri che, nella fattispecie, erano stati individuati nella volontarietà, nei carichi di famiglia e nelle esigenze tecnico – produttive ed organizzative. I licenziamenti sono stati ritenuti illegittimi in quanto il datore non aveva individuato i lavoratori secondo il principio dei criteri in concorso tra loro, ma aveva scelto seguendone uno soltanto, quello dei carichi di famiglia.
La Suprema Corte ha rimarcato che mentre la decisione del datore di ridurre la forza di lavoro ha natura discrezionale e, quindi, il giudice non ne può sindacare il merito, nel momento in cui tale decisione viene definita scatta l’unico momento di tutela del personale eccedentario (rispetto dei criteri) e questo deve essere perseguito sulla base dei principi generali di correttezza e buona fede.