Cassazione: legittimità del licenziamento operato due volte
Con sentenza n. 17247 del 23 agosto 2016, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del comportamento del datore di lavoro che, in costanza di impugnazione giudiziale di un licenziamento per motivi disciplinari rispetto al quale il lavoratore aveva chiesto la reintegra, procede ad un nuovo licenziamento motivato dal superamento del periodo di comporto.
Secondo la Suprema Corte la normativa complessiva sul recesso dimostra che un recesso affetto da vizi non fa venir meno il rapporto di lavoro: di conseguenza appare del tutto giustificato il comportamento del datore che, qualora ne ricorrano gli estremi, proceda ad un altro licenziamento.