Cassazione: effettiva presenza e legittimità del licenziamento durante il periodo di prova
Con la sentenza n. 25482 del 2 dicembre 2014, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del patto di prova calcolato sull’effettiva presenza in servizio del lavoratore, non computando pertanto riposi settimanali e altre assenze, nel caso in cui il contratto collettivo nazionale applicato dall’azienda lo preveda.
I giudici della Suprema Corte hanno precisato che, sebbene il principio generale del periodo di prova contempli un arco temporale continuativo comprendente anche periodi di assenza o riposi, l’autonomia delle parti nel definire l’istituto può prevedere modalità diverse di svolgimento e calcolo dello stesso.