Cassazione: DUVRI e ulteriori misure di sicurezza
Con sentenza n. 40075 del 3 febbraio 2021, la Corte di Cassazione penale ha affermato che “nei casi in cui il Duvri non preveda specificatamente un rischio, è obbligo del datore di lavoro, in concreto, adottare idonee misure di sicurezza relative ad un rischio non contemplato, così sopperendo alla omessa previsione anticipata”.