Cassazione: reintegra nel posto di lavoro e non esigibilità del TFR
Con ordinanza n. 2476 del 3 febbraio 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che il dipendente di una impresa in liquidazione che ha ottenuto dal giudice la reintegra nel posto di lavoro non può chiedere il pagamento del TFR, come da precedente decreto ingiuntivo, in quanto il rapporto è ancora in essere. Avrebbe potuto chiederlo ed ottenerlo nel caso in cui avesse optato, a posto della reintegra, per la indennità sostitutiva.