Cassazione: contributo di ingresso alla mobilità – eccezioni nel versamento

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Con sentenza n. 23984/2014 la Cassazione ha affermato che l’art. 3, comma 3, della legge n. 223/1991, relativa alle procedure concorsuali, è la sola eccezione alla regola generale che impone alle imprese che aprono la procedura di mobilità e, successivamente, collocano in mobilità alcuni lavoratori, di pagare il contributo di ingresso, non essendo possibile una interpretazione estensiva della norma ( nel caso di specie la Corte di Appello di Palermo aveva esonerato dal pagamento un imprenditore che, a seguito del sequestro dello stabilimento per inquinamento ambientale, aveva licenziato tutti i dipendenti che prestavano la loro attività’ in quella unità produttiva).

Va precisato che sull’argomento relativo al contributo di ingresso alla mobilità, per effetto dell’art. 16 della legge n. 161/2014 (data di entrata in vigore il 25 novembre 2014), il contributo di ingresso alla mobilità non si pagherà anche per il personale con qualifica dirigenziale interessato da una procedura collettiva di riduzione di personale.

 

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Autore: La Redazione

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