Cassazione: condanna dell’imprenditore per omissione contributiva
Con la sentenza n. 46169 del 10 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate a carico dei lavoratori, si configura anche quando il datore di lavoro non sia stato avvisato, con la comunicazione iniziale o con il decreto di rinvio a giudizio, della causa di non punibilità prevista dall’art. 2, co. 1bis, della Legge n. 638/1983.
I giudici della Suprema Corte hanno asserito come sia comunque punibile chi prospetta di non essere stato informato di potersi avvalere della causa di non punibilità, consistente nel versamento entro il termine di 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, quando nel corso del processo vi sia la prova che il soggetto stesso abbia raggiunto per altre vie una tale consapevolezza.