Cassazione: decorrenza del licenziamento disciplinare
Con sentenza n. 8180 del 22 aprile 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che, seppur il lavoratore abbia presentato le proprie giustificazioni prima del decorso dei 5 giorni, previsti dall’art. 7, comma 5, della legge n. 300/1970, il termine finale per l’irrogazione della sanzione espulsiva del licenziamento decorre dalla scadenza del termine previsto dalla legge per le contro deduzioni.
I giudici della Suprema Corte osservano che il termine di 5 giorni rappresenta una garanzia per il lavoratore e, pur se lo stesso lo ha esercitato pienamente prima della scadenza, il datore di lavoro ha la facoltà di irrogare il provvedimento, ma non l’obbligo prima del tempo massimo concesso.