Cassazione: cessione di azienda e TFR
Con sentenza n. 27507 del 28 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che “in caso di cessione di azienda, ex art. 2112 c.c., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del TFR che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento del TFR maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale. Ne consegue che il lavoratore è legittimato a proporre istanza di fallimento del datore di lavoro che abbia ceduto l’azienda, essendo creditore del medesimo“.