Cassazione: cessazione dell’appalto e illiceità del licenziamento per g.m.o.
Con sentenza n. 16253 del 29 luglio 2020, la Cassazione afferma che il lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo alla fine di un contratto d’appalto deve essere reintegrato se il datore non dimostra in concreto l’effettiva esuberanza della posizione del dipendente e l’impossibilità di riutilizzarlo.
L’imprenditore non può ritenere sufficiente la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo solo in virtù della mera cessazione di un appalto, ipotesi quest’ultima che si verifica in via ordinaria nell’ambito di qualsiasi attività imprenditoriale.