Articolo: Trasferte fittizie e regime sanzionatorio

approfondimento di Vitantonio Lippolis – Funzionario ispettivo presso la DTL di Modena
Estratto dal n. 34-35/2016 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro“Il disconoscimento della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta o la non conforme registrazione delle relative voci sul Libro unico del lavoro può integrare la condotta di infedele registrazione con conseguente applicazione delle previste sanzioni amministrative e dei relativi recuperi contributivi. È quanto afferma il Ministero del lavoro per mezzo della nota n. 11885 del 14 giugno 2016 per mezzo della quale fornisce, al personale ispettivo, alcune utili indicazioni di carattere operativo in merito alla corretta individuazione della fattispecie illecita.

Trasferta e trasfertismo

Per un sistematico e razionale inquadramento della condotta illecita in parola occorre muovere dalla più generale classificazione delle differenti modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in luoghi diversi da quello della sede o di altro stabilimento aziendale.

Nel nostro ordinamento non esiste una definizione legale dell’istituto della trasferta; si rinviene, tuttavia, una regolamentazione fiscale della stessa nell’art. 51, c. 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) che afferisce al trattamento fiscale delle indennità e dei rimborsi per le trasferte (indennizzo analitico, forfettario o misto) (1). A livello pratico la trasferta si concretizza in uno “spostamento” provvisorio e temporaneo del lavoratore (nell’interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro) in un luogo di lavoro differente da quello in cui espleta abitualmente l’attività lavorativa, cui rimane, tuttavia, funzionalmente collegato…..continua la lettura

Vitantonio Lippolis

Autore: Vitantonio Lippolis

INL, Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro

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