Articolo: Somministrazione di lavoro: l’agenzia risponde solo delle prestazioni lavorative contrattualizzate o comunque comunicate
articolo di approfondimento di Luca Peluso per Generazione Vincente
“In caso di somministrazione di manodopera, “laddove l’utilizzatore adibisca il lavoratore somministrato ad un orario lavorativo diverso, e più gravoso, rispetto a quello dedotto in contratto, omettendo di rendere edotto il somministratore di tale sua determinazione, alcuna pretesa retributiva potrà essere avanzata, rispetto al lavoro straordinario, nei confronti del somministratore rimasto estraneo alla vicenda,” soprattutto se lo svolgimento di ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle pattuite non sia risultato saltuario ed eccezionale, ma il frutto di “una sistematica modifica oraria della prestazione, che evidentemente incide sul contenuto complessivo del contratto di somministrazione”.
Tanto è quanto emerge dalla recentissima Sentenza n. 9507/14, del 16 ottobre 2014, emanata dal Tribunale di Napoli, G.L. Dott.ssa Sarracino, che risolve – in maniera pienamente condivisibile – una questione apparentemente non particolarmente complessa, e però giuridicamente ingarbugliata.”