Articolo: Riorganizzazioni e procedura collettiva di riduzione di personale
articolo di approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Con una ordinanza del 16 ottobre 2014 il Tribunale di Milano e’ intervenuto su un problema che si è presentato alle aziende, ai lavoratori ed alle organizzazioni sindacali dopo la riforma dell’art. 7 della legge n. 604/1966, con l’introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione relativo ai licenziamento per giustificato motivo oggettivo.L’art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012, attraverso il quale è avvenuto l’inserimento nel “corpus” delpredetto art. 7, stabilisce, infatti, una procedura conciliativa presso le Direzioni territoriali del Lavoro estremamente precisa e puntuale nei casi in cui un datore di lavoro, dimensionato oltre i quindici dipendenti, abbia intenzione di recedere da un rapporto di lavoro con una motivazione che afferisce, appunto, a situazioni tecniche, produttive od organizzative.
Ma ricorda il giudice di Milano, se l’intenzione del datore, in relazione alla stessa necessità di riorganizzazione, riguarda più di quattro dipendenti nell’arco di 120 giorni, occorre, obbligatoriamente, seguire la procedura collettiva di riduzione di personale individuata dagli articoli 4, 5, 16 e 24 della legge n. 223/1991, pur se il numero dei licenziamenti, alla fine, risulta inferiore alle cinque unità. Ne’, a tutela dell’azienda, vale la constatazione che il numero inferiore e’ stato raggiunto anche con il ricorso alle dimissioni volontarie.”