Articolo: Riordino degli incentivi e novità per l’apprendistato

approfondimento di Eufranio Massi – Esperto di Diritto del Lavoro

 

Estratto dal n. 42/2015 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro“Attraverso il D.Lgs. n. 150/2015, il Legislatore delegato dà, tra le altre cose, attuazione a quella parte della legge delega con la quale si chiedeva di intervenire sul sistema degli incentivi per l’occupazione che, nel nostro ordinamento, sono, sovente, fortemente scoordinati tra di loro. Al contempo, si interviene, con un’altra disposizione, sull’apprendistato cercando di favorire con specifiche agevolazioni sia quello per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. “di primo livello”) che quello di alta formazione.

Principi generali di riordino e di fruizione degli incentivi

Andiamo con ordine cominciando con gli articoli 29, 30 e 31 che disciplinano la creazione di un apposito fondo gestionale degli incentivi, di un repertorio nazionale delle agevolazioni e della fissazione dei principi generali di fruizione che vanno a prendere, normativamente, il posto dell’art. 4, comma 12, della legge n. 92/2012 che viene abrogato.

Il piano gestionale per il finanziamento delle politiche attive del lavoro viene istituito (art. 29) presso il Fondo sociale per l’occupazione previsto dall’art. 18, comma 1, lettera a, del D.L. n. 185/2008 ove affluiscono le risorse già previste in favore degli assunti attraverso l’art. 1 del D.L. n. 76/2013, ora abrogato (pur con il mantenimento delle agevolazioni per i pochi rapporti autorizzati) e quelle individuate dall’art. 32, comma 5.

Con il successivo art. 30 viene costituito presso l’Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) il repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro che dovrà contenere, come minimo, alcune informazioni:

a) categorie dei lavoratori interessati;

b) categorie dei datori di lavoro interessati;

c) modalità di corresponsione dell’incentivo: la regola, fissata dal comma 3 dell’art. 30 è quella secondo la quale, in un’ottica di trasparenza, viene stabilito che, in linea di principio, le agevolazioni vengono riconosciute attraverso il sistema del conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali;

d) importo e durata del beneficio;

e) ambito territoriale interessato;

f) conformità alla normativa sugli aiuti di stato: qui, indubbiamente, il richiamo è alla normativa europea, laddove espressamente richiamata (non lo è, ad esempio, per quelli previsti dall’art. 1, comma 118, della legge n. 190/2014). Tutto questo significa, rispetto del “de minimis”, del concetto di “impresa unica” individuato dalla regolamentazione comunitaria e dei principi relativi al valore incrementale delle assunzioni ….continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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