Articolo: Le riduzioni contributive per i contratti di solidarietà difensivi
articolo di approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“L’art. 5 della legge n. 78/2014, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 34, definendo le nuove modalità per il riconoscimento delle riduzioni contributive in favore dei datori di lavoro firmatari dei contratti di solidarietà ex art. 1 della legge n. 863/1984, aveva rimandato ad un decreto interministeriale la individuazione degli strumenti destinati alla distribuzione selettiva degli incentivi.
Ciò è avvenuto con il D.M. n. 83312, “concertato tra Lavoro ed Economia, del 7 luglio 2014.
Modificando la precedente previsione normativa che attribuiva gli incentivi (tra l’altro, per varie ragioni, non più erogati da circa un decennio) in relazione all’ampiezza della riduzione ed all’ubicazione geografica dell’impresa, l’art. 5 della legge n. 78 (ripreso dall’art. 2 del D.M.) stabilisce che lo sgravio contributivo viene riconosciuto nella misura fissa del 35% sulla contribuzione dovuta dal datore per i lavoratori interessati alla riduzione di orario in misura superiore al 20%.
Ma, quali sono le imprese potenziali destinatarie della riduzione?“