Articolo: Procedure di riduzione di personale: cosa resta e cosa cambia dal 2017
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Coloro che operano sulla materia delle crisi aziendali sanno perfettamente che con il prossimo 1° gennaio una serie di disposizioni contenute nell’art. 2, comma 71, della legge n. 92/2012 andranno “in soffitta”: ci si riferisce, innanzitutto, a tutte quelle norme che regolano l’accesso alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati al termine di una procedura collettiva di riduzione di personale, la fruizione dei trattamenti economici durante la permanenza nelle stesse, le agevolazioni di natura economica e contributiva (e, per certi versi, normativa se si pensa ai contratti a tempo determinato) in favore dei datori di lavoro che assumono, senza esservi tenuti, soggetti iscritti nelle liste. Spariranno, dal nostro ordinamento, articoli che ci hanno accompagnato per un quarto di secolo, ossia quelli compresi da 6 a 9, il 16 (commi da 1 a 3) ed il 25, comma 9, della legge n. 223/1991 e che, è opportuno sottolinearlo, hanno, da un lato, attenuato l’impatto con lo stato di disoccupazione dei soggetti espulsi dai processi produttivi e, dall’altro, hanno consentito una ricollocazione incentivata che li ha accompagnati nelle nuove esperienze lavorative.
Le domande che si pongono, ora, sono, sostanzialmente, due: cosa resta e cosa cambia nella procedura collettiva di riduzione di personale la quale, per effetto di quanto affermato dal comma 72, non si chiama più (da luglio del 2012) procedura di mobilità e la dizione “collocati in mobilità” è stata sostituita da “licenziati”?….continua la lettura“