Articolo: Prescrizione dei contributi dei dipendenti pubblici – inquadramento generale

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approfondimento di Domenico De Fazio* – Dirigente Inps (articolo pubblicato su “Informazione previdenziale – Rivista dell’Avvocatura INPS)

 

Obbligo contributivo nel lavoro pubblico, prescrizione e norme di tutela

Per il trattamento di quiescenza in favore dei dipendenti di ruolo dello Stato non esiste una particolare gestione. Vi si provvede con le normali entrate e le spese relative fanno carico sul bilancio dello Stato, distinte alla voce <debito vitalizio>.
Per il trattamento di quiescenza in favore dei dipendenti degli enti locali esistono tre speciali Casse di previdenza per le pensioni in favore, rispettivamente, degl’impiegati, dei salariati e dei sanitari, gestiti dagl’Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti”.

Questa citazione di un manuale della fine degli Anni ‘50 del secolo scorso permette di fissare subito una storica distinzione tra i due principali ambiti previdenziali del lavoro pubblico nonché un primo elemento importante per affrontare il dibattito emerso dopo l’adozione della circolare Inps n.169/2017 sulla prescrizione dei contributi dei dipendenti pubblici e il rinvio della sua effettiva applicazione al 1° gennaio 2019:

– da un lato, ci sono i dipendenti degli enti locali e del comparto Sanità, storicamente legati ad un rapporto previdenziale con le apposite Casse gestite dagli Istituti di previdenza dell’ex Ministero del Tesoro;

– dall’altro lato, ci sono i dipendenti statali di ruolo, privi di una autonoma Cassa fino all’istituzione, ex art.2 c.1 legge 335/1995, della Gestione separata TPS presso l’Inpdap a partire dal gennaio 1996.

 

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(*) Le opinioni espresse nell’articolo sono personali e non sono riconducibili all’amministrazione di appartenenza

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Autore: La Redazione

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