Articolo: Pari opportunità uomo – donna
approfondimento di Morena Massaini – Consulente del lavoro
Estratto dal n. 18/2015 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
Vuoi abbonarti a Diritto & Pratica del Lavoro? Solo per i lettori del sito c’è uno sconto del 10%, basta inserire questo Codice Sconto: 00718-773110 – Scarica un numero omaggio
“Il nostro ordinamento non conosce solo strumenti per “reprimere” gli eventi che possiedono capacità lesiva dell’uguaglianza tra sessi, ma conosce anche strategie e mezzi che mirano alla realizzazione di strumenti “promozionali” che di fatto realizzino la parità tra sessi nel lavoro. Per “azioni positive” si intendono misure di vario tipo che sono dirette a rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto la realizzazione di pari opportunità.
Gli organismi a sostegno della parità di trattamento
Prima di affrontare la parte sulle azioni positive occorre tracciare brevemente la disciplina che regola l’attività dei soggetti chiamati, come si vedrà, alla concreta realizzazione delle pari opportunità.
Il capo II del titolo II del D.Lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 (noto anche come Codice delle pari opportunità) regola l’attività del Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici e le consigliere e i consiglieri di parità….continua la lettura“