Articolo: Nuove prestazioni occasionali: modifiche alla disciplina
approfondimento di Roberto Camera – Funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Estratto dal n. 34-35/2018 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“In fase di conversione del Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), il legislatore ha previsto alcune modifiche alla disciplina delle nuove prestazioni occasionali, regolamentate dall’articolo 54-bis, legge n. 96/2017 (di conversione del D.L. n. 50/2017).
Vediamo le modifiche apportate dal nuovo disposto normativo e come queste si inseriscono nel testo originario.
Principali modifiche
Autocertificazione della categoria di appartenenza (Lett. a) dell’art. 2-bis che modifica il comma 15 dell’art. 54-bis)
Ai fini del calcolo per il computo del limite dei compensi, per prestazioni di lavoro occasionali, che ciascun utilizzatore può corrispondere alla totalità dei prestatori nel corso dell’anno civile (5.000 euro), i compensi resi da:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. n. 150/2015;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito, saranno considerati nella misura del 75% del loro importo, purché i prestatori autocertifichino la propria condizione nella piattaforma informatica predisposta dall’Inps per gli aspetti burocratici e comunicativi proprio di questa tipologia contrattuale.
L’autocertificazione dovrà avvenire all’atto della registrazione del prestatore sul portale dell’Istituto previdenziale.”…continua la lettura