Articolo: Monetizzazione delle ferie
approfondimento di Giovanni Di Corrado – Consulente del lavoro
Estratto dal n. 32-33/2018 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“La Corte di Cassazione, sez. lav., con sent. 14 giugno 2018, n. 15652 ha deciso un ricorso in materia di retribuzione di ferie non godute da parte di un lavoratore dipendente. In particolare la Suprema Corte ha sostenuto che spetta al datore di lavoro dimostrare di aver offerto un preciso periodo di godimento delle ferie al lavoratore e che quest’ultimo abbia deciso di non aderire alla richiesta, al fine di potersi legittimamente sottrarre alla monetizzazione delle ferie non godute.
Maturazione e mancato godimento
Prima di procedere con l’analisi del caso in oggetto, risulta utile effettuare una premessa mediante una rivisitazione di quelli che sono i caratteri essenziali dell’istituto delle ferie.
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite costituisce un principio costituzionale che è sancito dall’art. 36, Costituzione il quale al comma 3, ne prescrive chiaramente l’irrinunciabilità.
Le ferie infatti, hanno come fine quello di reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa da parte del lavoratore e di partecipare alla vita familiare e sociale.
Malgrado vi sia sempre stata una varietà di fonti legislative anche a riguardo, si può sicuramente asserire che la materia viene quasi interamente disciplinata dalla contrattazione collettiva e dalla prassi aziendale.
Le ferie spettano in base alla maturazione del diritto al momento del godimento delle ferie ed in base a quella che è la durata stabilita dai contratti collettivi o, in alcuni casi particolari, dalla legge.
Il lavoratore dipendente che non lavora per l’intero periodo di maturazione, ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al servizio effettivamente prestato. Le modalità di conteggio dei mesi e delle frazioni di mese lavorate vengono stabilite dai contratti collettivi, ma in genere ogni mese di servizio da diritto ad un dodicesimo del periodo annuale di ferie spettanti, tenendo conto che le frazioni di mese di almeno quindici giorni valgono come mese intero.
In linea generale la legge prevede una durata minima delle ferie di quattro settimane per un anno di servizio equivalenti, nel caso di fruizione di un periodo feriale consecutivo, a ventotto giorni di calendario.”… continua la lettura