Articolo: Maggiori tutele negli appalti di servizi
approfondimento di Eufranio Massi – esperto in diritto del lavoro
Estratto dal n. 18/2019 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“Con uno dei provvedimenti varati sul finire del 2018, il legislatore, attraverso l’art. 44, D.L. n. 109/2018 (il c.d. “Decreto per Genova”), convertito, con modificazione, nella legge n. 130, sia pure in maniera non strutturale (ossia, fino al 2020), ha reintrodotto la Cigs per cessazione di attività nell’ambito della crisi aziendale: tale previsione, a seguito della revisione di tutta la materia relativa agli ammortizzatori avvenuta con il D.Lgs. n. 148/2015, fu cancellata nel nostro ordinamentoa partire dal 1° gennaio 2017.
Con la circolare n. 15 del 4 ottobre 2018 la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro ha fornito i propri chiarimenti amministrativi che richiedono, necessariamente, un passaggio in sede ministeriale con un accordo che vede coinvolte le parti interessate e, seppur non obbligatoriamente, le Regioni (o le Province autonome) oltre che dei rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico.
Occorre tener presente che propedeutica allo stesso ed alla successiva concessione della integrazione salariale (deve essere presentato un piano di progressivo riassorbimento delle eccedenze o di reindustrializzazione del sito produttivo anche attraverso l’ingresso di un acquirente), è la compatibilità economica dell’operazione in quanto il D.L. n. 109/2018 non prevede risorse aggiuntive rispetto a quelle stanziate con il D.Lgs. n. 148/2015 per le ipotesi previste dal comma 4, art. 21. La durata massima del trattamento, che viene considerato in deroga rispetto a quello previsto dagli articoli 4 e 22, è di dodici mesi.
Tale breve premessa si è resa necessaria per ben comprendere i contenuti della circolare n. 5 della citata Direzione generale, resa nota il 27 marzo 2019.”…continua la lettura