Articolo: Le integrazioni salariali straordinarie (CIGS) in deroga alla previsione generale
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Con alcune modifiche introdotte nel “corpus” del D.L. vo n. 148/2015, il Legislatore è intervenuto, per alcune situazioni particolari, a derogare alla rigidità del dettato normativo.
Tale operazione è stata compiuta con il comma 133 dell’art. 1, della legge n. 205/2015 che ha prodotto l’art. 22-bis.
Ma di cosa si tratta?
Viene ipotizzata, a determinate condizioni, la proroga dell’intervento di CIGS per la causale di riorganizzazione e di crisi aziendale: nella sostanza (è bene precisarlo sin dall’inizio), ci si trova di fronte ad uno sforamento sia del limite massimo del quinquennio mobile che di quello particolare previsto per le singole causali (24 mesi per la ristrutturazione e 12 mesi per la crisi aziendale).
Tale possibilità, comunque, non ha natura strutturale, ma viene limitata agli anni 2018 e 2019 all’interno di un tetto di spesa annuale pari a 100 milioni di euro.
La possibilità di proroga non è generale, ma circoscritta ad alcune specifiche aziende in possesso di determinati elementi dimensionali e soggettivi.
Essa è riservata, innanzitutto, alle imprese che presentano un organico superiore ai cento dipendenti, che (questo è da intendersi quale requisito soggettivo) rivestano, nel contesto regionale territoriale, una rilevanza strategica anche per le ricadute occupazionali e che (requisito essenziale) abbiano raggiunto o stiano per raggiungere il limite massimo di utilizzo.
Alcuni chiarimenti si rendono necessari, pur immaginando che, a breve, sarà la Direzione Generale per gli Ammortizzatori Sociali e la Formazione del Ministero del Lavoro, a fornire le necessarie “coordinate operative”.”….continua la lettura