Articolo: Le indicazioni per i controlli sulle assunzioni dei laureati eccellenti

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente 

 

“Con il comma 11 dell’art. 1 della legge di bilancio per l’anno 2020, il Parlamento non ha prorogato il “bonus per le assunzioni dei laureati eccellenti”, già previsto nei commi da 706 a 717 dell’art. 1 della legge n. 145/2019, ma ha soltanto fornito, a distanza di circa un anno, le modalità di applicazione e di controllo che dovranno essere seguiti dall’INPS, eliminando  alcune norme che avevano suscitato perplessità in quanto, esplicitamente, la disposizione (comma 715) richiamava il D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 ottobre 2013, con applicazione dell’art. 24, commi 2,4,5,7,8,9 e 10 del D.L. n. 83/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 che concerne le assunzioni per profili altamente qualificati.

Si tratta di due provvedimenti che riguardano i controlli, di natura fiscale, sul credito di imposta ed il fatto che il predetto credito (che, nel caso in esame, è una agevolazione contributiva) doveva essere indicato nella dichiarazione dei redditi, con regole che sono diverse tra credito di imposta e beneficio contributivo, aveva creato diverse perplessità.

Singolare, poi, appariva il richiamo ai commi dell’art. 24 compresi tra 7 e 10 ove si fa riferimento ai revisori contabili (con tutta una serie di limiti) o al collegio sindacale (se presente) che, mai, il Legislatore (o i chiarimenti amministrativi dell’INPS o del Ministero del Lavoro) avevano chiamato in causa allorquando si era trattato di erogare agevolazioni di natura contributiva: tali soggetti avrebbero dovuto certificare la legittimità del beneficio ottenuto, allegando la relazione al bilancio. … ”

 

Leggi l’articolo completo
La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su