Articolo: Lavoratori transnazionali e retribuzioni convenzionali ai fini previdenziali

approfondimento di Andrea Costa – Dottore commercialista

 

Estratto dal n. 31/2018 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoroNel 2000, con lintroduzione del comma 8-bis nel corpo dellart. 51, Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986, dora in vanti anche Tuir), nulla lasciava presagire il diffuso contenzioso derivante dalla sua formulazione, non tanto con riferimento alla disciplina fiscale applicabile ai lavoratori transnazionali, quanto dal punto di vista previdenziale. Risposte da parte della Cassazione si sono avute con notevole ritardo, da ultimo con la sentenza n. 13674 del 30 maggio 2018, con la quale la Suprema Corte ha specificato che il comma richiamato esplica i propri effetti esclusivamente in ambito fiscale, confermando così le conclusioni raggiunte con la propria pronuncia n. 17646 del 6 settembre del 2016, richiamata a sua volta dalla sentenza 12 ottobre 2017, n. 24032.

Lorientamento della Corte che si sta consolidando è in linea con le conclusioni raggiunte già nel 2001 dal Ministero del lavoro e dallInps.

Disciplina fiscale

Il comma 8-bis in commento, operativo dal 1° gennaio 2001, dispone che In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato allestero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nellarco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui allart. 4, comma 1, Decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni,  dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

Lintroduzione del comma 8-bis ha rappresentato una novità assoluta, in quanto, in precedenza, lart. 3, comma 3, lett. c), Tuir escludeva dalla base imponibile i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato allestero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

Veniva introdotto un concetto – quello delle retribuzioni convenzionali – sino a quel momento utilizzato esclusivamente ai fini previdenziali per il calcolo dei contributi dovuti in Italia dai lavoratori inviati allestero in Paesi non convenzionati, o in Paesi convenzionati, ma relativamente alle assicurazioni non contemplate dallAccordo di sicurezza sociale applicabile richiamate dal D.L. n. 317/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398/1987.”… continua la lettura

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Autore: Wolters Kluwer Italia

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