Articolo: Lavoratori disabili neo assunti – le ipotesi di reintegra nel posto di lavoro
articolo di approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Come si è avuto modo di ripetere da diversi giorni, la data del 7 marzo 2015, giorno di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2015, rappresenta nel nostro ordinamento lavoristico una sorta di “spartiacque”, nel senso che ai lavoratori assunti a partire da tale giorno, ai fini della tutela concernente sia il licenziamento nullo, che quello discriminatorio che quello motivato già giusta causa o giustificato motivo oggettivo ( per queste sole due ultime ipotesi, in caso di illegittimità, trova applicazione la sola tutela economica), la disciplina di riferimento e’, soltanto, quella prevista dal citato decreto.
La riflessione che intendo approfondire riguarda una ipotesi ben delineata all’interno dell’ultimo comma dell’art. 2 che si riferisce alla possibilità della reintegra nel caso in cui nel corso del giudizio, il magistrato si convinca che non sia giustificato il motivo della impossibilità di utilizzare il lavoratore disabile in mansioni analoghe od inferiori (con il mantenimento della retribuzione originaria), a seguito dell’aggravamento delle condizioni psico fisiche.
Come è noto, il citato art. 2 prevede che la reintegra sia accompagnata dal pagamento della retribuzione e della contribuzione per tutto il periodo di estromissione (comunque, non al di sotto delle cinque mensilità), detratto soltanto l’eventuale “aliunde perceptum”. A seguito della sentenza di condanna e nonostante l’eventuale invito del datore di lavoro a riprendere servizio, il lavoratore può esercitare il c.d. “opting out” rinunciando al posto di lavoro, previa corresponsione di quindici mensilità calcolate sull’ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto….continua la lettura”